Il Decreto Milleproroghe è stato pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.220. La legge 21 settembre 2018, n.108 è la conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 luglio 2018 n.91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Tra i cambiamenti che comporta l’entrata in vigore della stessa in materia di istruzione, vi è lo slittamento al 31 dicembre 2018 dei termini di scadenza relativi agli accertamenti sismici ed antincendio di scuole ed asili nido.
Vediamo nel dettaglio, cosa accade.
Decreto Milleproroghe e scuole
È un dato noto che lo stato di conservazione del patrimonio immobiliare scolastico costituito da edifici datati con problemi di sicurezza antisismica e antincendio, versi in una condizione mediamente non buona.
Secondo il rapporto Legambiente le verifiche rispetto alla vulnerabilità simica sono ancora una minoranza, infatti nel 2014 gli edifici in cui è stata eseguita tale verifica tra i comuni a rischio sismico (zona 1 e 2), erano il 26,8% sul totale. Dal XVI Rapporto sulla sicurezza delle scuole, presentato ieri 27 settembre 2018, tale dato risulta di poco migliorato, inoltre ad oggi solo il 37% delle richieste è stato finanziato. Mentre per la prevenzione incendi, ad inizio anno, oltre il 50% dei presìdi scolastici non disponeva del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Osservando tali statistiche, si deduce che gli interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza sono necessari e che la strada da percorrere è ancora lunga.
Normativa antincendio
È stato definito al 31 dicembre 2018, per gli edifici scolastici e le strutture adibite a servizi scolastici, il termine di adeguamento alla normativa antincendio nei casi in cui non sia stato già attuato.
Stessa cosa accade per i locali adibiti ad asili nido, per i quali il termine di adeguamento è fissato al 31 dicembre 2018.
Per inizio anno 2019 le scuole dovranno essere in possesso del Certificato Prevenzione Incendi, attestante il rispetto della normativa prevenzione incendi. In caso di inosservanza ed inadempienza di prescrizioni ed obblighi, bisognerà attenersi alle misure integrative del decreto 21 marzo 2018 indicate con la nota n.5264 del 18 aprile 2018 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell’Interno.
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I nuovi termini stabiliti nel Decreto Milleproroghe, per l’adeguamento delle scuole alla normativa di prevenzione e protezione incendi giungono a seguito di diverse proroghe. La scadenza era prevista per il 31 dicembre 2017.
Vulnerabilità sismica
Per quanto concerne il rischio sismico, gli immobili destinati ad uso scolastico presenti nelle zone classificate 1 e 2, dovranno essere sottoposti a verifica di vulnerabilità sismica entro il 31 dicembre 2018 (anziché 31 agosto 2018).
La valutazione della sicurezza e la stima dell’indice di vulnerabilità nelle costruzioni esistenti, si compone di step finalizzati alla definizione del modello di calcolo di riferimento per le analisi. Come indicato al punto 8.5 delle NTC, si parte dall’analisi storico-critica del fabbricato esistente, fondamentale per l’individuazione del sistema strutturale e delle modifiche subite dallo stesso nel tempo, passando per il rilievo, l’analisi delle caratteristiche meccaniche ed il degrado dei materiali, giungendo quindi alla valutazione della vulnerabilità del manufatto ed al riconoscimento del comportamento globale del fabbricato .
Lo slittamento dei termini, consentirà di eseguire le verifiche sugli edifici non ancora analizzati. La semplificazione delle linee di finanziamento ed un piano pluriennale, permetterebbero una programmazione ed un’erogazione mirata di risorse ed una limitazione alla reiterazione periodica delle proroghe.